Lo pneumatico può aver un codice di velocità inferiore a quello previsto sul libretto di circolazione ma non inferiore a Q secondo la direttiva 92/23/CE, limitatamente alla stagione invernale, recepita in Italia con la circolare Ministeriale N. 104/95 (Prot. N. 1809/4110/0).
In caso di codice di velocità differente si deve posizionare ben visibile al conducente, all'interno della vettura, un adesivo che indichi la massima velocità raggiungibile con il pneumatico invernale montato.
Nel caso in cui la carta di circolazione indichi varie misure alternative di pneumatici, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, con la comunicazione 335M361 del 30/09/04 chiarisce che è possibile equipaggiare gli autoveicoli con pneumatici invernali corrispondenti ad una qualsiasi delle misure indicate sulla Carta di Circolazione.
Non sono previste limitazioni del periodo d'uso, se montati con descrizione di servizio uguale a quelli dei pneumatici estivi.
Il montaggio omogeneo di pneumatici invernali su tutte e quattro le posizioni di ruota è fortemente raccomandato per omogeneità di dinamica del veicolo, mentre per legge NON E' ESPLICITAMENTE VIETATO MA NEMMENO ESPLICITAMENTE AMMESSO.